Art. 3.
(Contributi a carico del Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale).

      1. I contributi a carico del Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del

 

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settore editoriale, istituito dall'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, destinati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge alle imprese editrici di prodotti editoriali elettronici diretti alle comunità italiane all'estero, sono stabiliti, per ciascun progetto presentato, in misura pari al 50 per cento dell'importo ammesso al finanziamento.
      2. Per i prodotti editoriali elettronici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del contributo di cui al comma 1 è determinato in base al numero dei contatti nell'ultimo anno, accertato mediante sistemi statistici certificati, secondo quanto stabilito con il regolamento previsto dall'articolo 4.
      3. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento ai sensi del comma 1 è stabilito annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il novantesimo giorno precedente alla scadenza del termine medesimo.
      4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati entro trenta giorni dal ricevimento del parere espresso sul piano di ripartizione dalle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5.